Seguici su
Cerca

Convivenza di fatto

Servizio Attivo
Legge 20 maggio 2016, n. 76 comma 36, intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.


A chi è rivolto

Elementi che costituiscono la convivenza di fatto:

  • Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;
  • Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica;
  • La dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;
  • Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;
  • Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile.

Descrizione

Legge 20 maggio 2016, n. 76 comma 36, intende per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.

Come fare

Compilare il modulo in allegato da parte di entrambi i richiedenti allegato da documento di identità.

Cosa serve

La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza  deve essere firmata da entrambe le parti.

Cosa si ottiene

Il nuovo istituto giuridico in realtà si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.
I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi:

  • In caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali, diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,
  • il convivente ha diritto al risarcimento,
  • in caso di decesso da fatto illecito di ciascuno può designare l’altro suo rappresentante con pieni poteri  o limitati
  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

  • I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato;
  • il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
  • possibilità di diritto agli alimenti in caso di cassazione del contratto di convivenza.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione della domanda

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Non ha  nessun costo.

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 16/04/2025


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri